3. Finanziamenti ammissibili
I finanziamenti bancari sono ammessi all’agevolazione alle seguenti condizioni:
1. siano erogati dalle banche in data successiva alla stipula della presente Convenzione;
2. siano assistiti da garanzia di uno degli ENTI DI GARANZIA stipulanti, anche per tramite di sedi locali;
3. abbiano durata compresa tra 24 e 60 mesi con piani di rimborso mensili, trimestrali semestrali ovvero una durata di 180 mesi per investimenti immobiliari;
4. siano finalizzati alla coperture delle spese sostenute a far data dal primo gennaio 2010 e dirette a:
Processi di investimento per:
1. acquisto di impianti e macchinari produttivi e di automezzi aziendali,
2. investimenti immobiliari,
3. acquisti di hardware e software,
4. acquisizione di marchi e/o brevetti e/o licenze,
5. spese per la sicurezza in ambienti di lavoro e per la riduzione di effetti inquinanti c nell’ambiente,
6. spese per progetti di internazionalizzazione.
Processi di ristrutturazione e capitalizzazione aziendale per:
1. aumento del capitale sociale della società,
2. sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale,
3. conferimento soci e versamenti in conto capitale per le ditte individuali.